Con la sentenza 1301 del 29 gennaio i giudici del Tar del Lazio ribadiscono la natura non tributaria del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (cosap).
Il pagamento del canone cosap, spiegano i giudici amministrativi romani, non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico.
La Corte costituzionale con sentenza 14 marzo 2008 n. 64 ha affermato la natura non tributaria del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (cosap), dichiarando conseguentemente l’incostituzionalità dell’art. 2, c. 2 II periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 nella parte in cui stabiliva che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone previsto dall’art. 63 D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446. La Corte costituzionale ha precisato, infatti, che tale canone deve essere considerato quale corrispettivo per l’uso di un bene pubblico, la cui corresponsione presuppone la stipula di una concessione tra l’impresa e l’Amministrazione, spettando alla cognizione del giudice ordinario soltanto le vertenze meramente patrimoniali in relazione alle quali l’Amministrazione non esercita un potere amministrativo. Pertanto, in questa situazione, la controversia inerente l’aumento del canone concessorio (cosap) rientra dunque nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni di beni pubblici.
Il pagamento del canone cosap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a controbilanciare il vantaggio economico che traggono le aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell’Ente per scopi commerciali con fini di lucro. Si tratta di un corrispettivo sinallagmatico alla misura dell’area concessa, rapportato ai tempi ed ai luoghi dell’occupazione, determinato secondo la classificazione delle strade, l’importanza dei siti, il valore economico dell’area, il beneficio reddituale potenziale che l’operatore ritrae, il sacrificio che la collettività sopporta per essere privato del godimento del bene. E’ del tutto logico e giuridicamente fondato, pertanto, che maggiore è il pregio dell’area e maggiore sarà il beneficio che l’operatore ne trae, come maggiore il sacrificio che la collettività sopporterà; con l’ulteriore conseguenza che maggiore sarà, etiologicamente, il coefficiente moltiplicatore di cui fare applicazione nel caso specifico.