Con la sentenza 973/2020 la quinta sezione del Consiglio di Stato risolve due questioni molto rilevanti stabilendo che, in primo luogo, in materia di appalti pubblici vige il principio di preferenza per la suddivisione in lotti e, in secondo luogo, che è legittima la disposizione della lex specialis di gara concernente l’affidamento del servizio di tpl su gomma contenente la c.d. clausola sociale che impone, l’indiscriminata assunzione di tutto il personale dell’impresa sostituita
In materia di appalti pubblici, dunque, è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, spiegano i giudici di Palazzo Spada, come recepito all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza. Della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.
L’art. 48, c. 7, lett. e), d.-l. n. 50 del 2017 (che richiama la direttiva 2001/23/CE, avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese) riconosce all’Autorità di regolazione dei trasporti il potere di dettare regole generali in materia di “previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime”. Nel particolare settore del trasporto pubblico la normativa è dunque nel senso di ammettere una clausola sociale particolarmente forte, garantendo in caso di subentro il trasferimento di tutto il personale dipendente (tranne i dirigenti) dal gestore uscente al subentrante, con l’applicazione del CCNL di settore e del contratto di secondo livello applicato dal gestore uscente almeno per un anno dalla data di subentro. Pertanto, nel caso di specie, è legittima la disposizione della lex specialis di gara concernente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma contenente la c.d. clausola sociale, che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti, con la sola eccezione dei dirigenti, della precedente gestione indifferentemente rispetto alle sue esigenze organizzative e gestionali.