I film e le fiction americani che trattano i casi giudiziari (i cosidetti “legal drama”) ci hanno (male) abituato a pronunce dei giudici (dalla Corte Suprema fino all’ultimo magistrato di contea) che, con Sentenze innovative, si pongono in contrasto con il potere esecutivo che tenta di conculcare diritti inalienabili dell’individuo o delle formazioni sociali.
Noto a tutti è il famoso “Miranda warning”, quello che impone al poliziotto che arresta qualcuno di recitare a memoria o leggere all’arrestato i “suoi diritti”. Questa possibilità, idealizzata nella fiction, è tipica dei paesi in cui vige il “common law” ed il principio dello “stare decisis”. Sono abbastanza rare, invece, nel nostro ordinamento Sentenze così innovative da aprire nuovi solchi interpretativi tali da costituire ampliamenti dei diritti civili a scapito di interpretazioni restrittive.
Una delle pronunce più innovative della Corte Costituzionale (l’unico Organo che può porre una Norma di Legge nella condizione “tamquam non esset” – come se non esistesse) è stata la Sentenza 166 del 1998 con cui il Giudice delle Leggi ha equiparato la situazione della separazione tra coniugi a quella della assegnazione della casa familiare al convivente “more uxorio” presso cui sono collocati i figli minori o non autosufficienti economicamente. Questa Sentenza ha aperto la strada a una nuova considerazione dei diritti delle formazioni familiari differenti da quelle tradizionali, percorso che ha trovato il suo (parziale, a parere di chi scrive) compimento nella Legge Cirinnà.
Il verdetto di cui abbiamo appena trattato ha trovato un suo naturale sbocco anche nella Giurisdizione tributaria, con una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, in merito alla soggettività dell’Imposta Municipale propria (IMU) proprio in caso di scioglimento della convivenza e assegnazione del diritto di abitazione al convivente presso cui sono collocati i figli.
La Sentenza (Cass. Sez. Trib. 30/4/2019, n. 11416, ) equipara pienamente, ai fini della soggettività passiva dell’Imposta, la situazione della separazione tra conviventi a quella della separazione dei coniugi (in questo scritto si utilizza la nozione di separazione in senso “atecnico”, al solo fine di semplificazione il concetto, in realtà in caso di convivenza si deve, come già accennato, parlare di provvedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio).
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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