Una norma della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014 art. 1 comma 424) vincola tutta la spesa per le nuove assunzioni degli enti locali fino al 31 dicembre 2016, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente. Fino a tale periodo sarà possibile assumere solo i vincitori dei concorsi conclusi in precedenza e il personale in sovrannumero delle Province.
Una limitazione pesante perchè in pratica tutte le possibilità di assunzione degli enti locali, per il 2015 e il 2016, devono essere indirizzate in favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Lo spazio assunzionale che rimane, esauriti i vincitori, dovrà essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non abbiano trovato posto nell’area vasta o in Regione. Ciò crea problemi per la scelta e la nomina nei comuni dei funzionari responsabili della riscossione, soggetti dei quali l’ente locale deve avvalersi qualora svolga in proprio le funzioni di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali secondo le norme del D.P.R. 602/1973 compatibili con quelle del R.D. 639/1910.
Fino ad oggi i Comuni, qualora non intendano esclusivamente avvalersi per tale attività degli ufficiali giudiziari utilizzando esclusivamente le norme coattive di cui al R.D. 639/1910 con deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, indicevano con determinazione dirigenziale concorsi pubblici per esami per la copertura, a tempo indeterminato ritenuto infungibile e in molti casi parziale al 50%, di Istruttore amministrativo/contabile “UFFICIALE della RISCOSSIONE”, categoria giuridica C, da collocare nel Servizio Entrate del Comune. Da oggi, fino al 2017, il bando di tali nuovi concorsi come detto non sarà più possibile.
Va inoltre evidenziato come la figura di Funzionario Responsabile della Riscossione divenga oggi sempre più rara, sia presso l’agente della riscossione Equitalia sia nel mercato del lavoro in genere, in quanto propria di soggetti in età pensionabile o già usciti dal mondo del lavoro. Lo svolgimento di tale funzione può essere svolto unicamente da soggetti che abbiano i seguenti requisiti: a) diploma di scuola media superiore b) titolo di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Ufficiale della Riscossione”, conseguita ai sensi di quanto previsto dalla Legge 11.1.1951 n. 56, dal D.P.R. 23 novembre 2000, n.402 (regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146) come previsto dall’art. 42 del D.Lgs.112/1999. Tali norme prevedono un concorso nazionale, bandito di concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno, il cui ultimo bando reca la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il sistema della riscossione nazionale e locale. Tale norma per la verità, nella previsione di una possibile carenza delle figure in questione, ha stabilito come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale avendo riferimento solo all’esigenza e alla necessità delle amministrazioni. A tutt’oggi però, dopo oltre 13 anni dall’ultimo bando, nulla è accaduto.
Ricordiamo che già la Legge 22/11/2002 n.265 all’art. 4 comma 2 septies specificava che ai fini della legittimità a svolgere le attività di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali
«….. il sindaco o il concessionario ( per la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali di cui all’art. 52 comma 5 lettera b del d.lgs.4467/997) procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»
Tale norma fu abrogata dall’art. 7 comma 2 sexies L.106/2011 a decorrere dall’01.01.2012 con efficacia prorogata sino al 31.12.2012 art. 29 comma 5 bis L.24.02.2012 n.14 e reintrodotta dal D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 Art. 5 comma 8-bis.
Resta però viva anche la previsione normativa di cui all’ art. 7 comma 2 lettera gg-sexies L.106/ 2011 come modificata dall’art. 14 bis L.214/2011 che appare leggermente difforme da quella sopracitata. Tale norma infatti recita:
…il sindaco o il legale rappresentante della societa’ nomina uno o piu’ funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche’ quelle gia’ attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita’ allo svolgimento delle predette funzioni e’ accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
Oltre alla sostituzione della figura del concessionario con quella maggiormente estensiva del legale rappresentante della società, nella prima norma è previsto che l’idoneità dello svolgimento delle funzioni “deve essere stata conseguita con le modalità previste dall’art. 42 del d.lgs.112/1999”; nella seconda invece l’idoneità deve essere accertata ai sensi della citata normativa. Questo potrebbe far pensare che forse gli enti locali potrebbero anche bypassare il concorso nazionale determinando loro stessi la capacità dei soggetti ai sensi della norma di riferimento con un procedimento di selezione basato su criteri discrezionali nei limiti della norma citata.
Risulta però difficile da superare il problema delle assunzioni, infatti l’art. 43 del D.P.R. 602/1973 recita “L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario.
Quindi, sino a tutto il 2017, tali bandi saranno interdetti con tutte le possibili conseguenze negative riguardo all’efficacia del sistema di riscossione locale ancora orfano di una riforma adeguata.