L’art. 1 comma 164 della L. 296/2006 prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui sia stata pronunciata una sentenza che ha annullato l’acquisto dell’immobile in questione, si rileva che la sentenza fa stato tra le parti ed i loro eredi ed aventi causa con la conseguenza che non necessariamente, sempre tali effetti possono avere la medesima valenza nei confronti dei terzi e nel caso che ci occupa nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
L’ICI è una imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso – a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie – di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92). Eguali principi si possono determinare per quanto riguarda l’IMU e la determinazione di tale possesso non può che avere riferimento ai dati e alle intestazioni risultanti sui pubblici registri immobiliari alla data dell’insorgenza della obbligazione tributaria.
A conferma dell’efficacia dell’iscrizione dei titoli di proprietà nei pubblici registri immobiliari la Commissione tributaria regionale del Lazio , con la sentenza n. 57/01/2014 del 14 gennaio 2014, ha accolto totalmente il ricorso proposto dal contribuente affermando testualmente che “in via normale l’ICI è dovuta sulla base delle risultanze catastali ma, davanti alle contestazioni delle stesse, va dimostrata da parte dell’ente impositore la proprietà dell’immobile ovvero la titolarità di altro diritto”.
In tal senso le risultanze catastali non forniscono piena prova della proprietà di un immobile o del possesso, rappresentando solamente “un sistema secondario per stabilire per stabilire la proprietà di un bene immobile”.
Infatti, l’unico strumento idoneo a fornire piena prova in tal senso “è rappresentato dalla trascrizione immobiliare ex art. 2643 del codice civile presso l’ufficio della conservatoria dei registri immobiliari”.
I rimborsi emergenti da vicende procedimenti o processuali possono ricondursi a ipotesi di indebito originario o sopravvenuto caratterizzati dal fatto che i presupposti per una posizione creditoria del contribuente si verificano per effetto di vicende dell’accertamento o del processo, che hanno generato obblighi di pagamento diversi da quelli emergenti dagli atti applicativi posti in essere dal contribuente. Quindi tale situazione in ambito processuale può determinarsi solo nei casi in cui il contribuente sia in giudizio con l’amministrazione in una controversia tributaria afferente l’imposta ed il diritto al rimborso sarà determinato esclusivamente dall’esito della controversia.
È prova di questa eccezionalità quanto stabilito in materia di ICI relativamente alle variazioni di valore delle aree fabbricabili successivamente determinate.
“Possono verificarsi variazioni al rialzo, che comportano un maggior prelievo nel periodo di imposta, o variazioni al ribasso (ad esempio, a causa della mancata approvazione del piano regolatore generale), che attenuano il prelievo, senza che questo comporti, ex se, il diritto al rimborso per gli anni pregressi [salvo che i comuni non ritengano, sul piano dell’equità, di riconoscere il diritto al rimborso, ex art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 446/1997], durante i quali, comunque, l’imposta è stata commisurata al valore venale di mercato. E non rileva, ai fini dell’Ici, che l’incremento di valore non sia stato monetizzato, attraverso un atto di trasferimento oneroso, che, eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, avrebbe potuto dar luogo ad una plusvalenza, soggetta ad imposta sul reddito.
(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28/09/2006 n°25506)
La Corte di cassazione (sentenza 20445/2011), riproponendo quanto già precisato in altre occasioni, con riferimento alla cessazione degli effetti del contratto di compravendita ha statuito che, nonostante l’effetto eliminativo, la cessazione degli effetti civili dell’atto con eventuale consegna dell’immobile all’originario proprietario non assume rilievo ai fini delle imposte. Pertanto, per gli atti in esame, non si ravvisano gli estremi per il rimborso di quanto versato.
Le eventuali situazioni di debito, credito e di risarcimento del danno, sia civili che tributarie derivanti dal giudizio e dal momento di efficacia della sentenza, ed eventualmente regolate dalla stessa (di cui non si ha conoscenza nel caso specifico) riguardano esclusivamente i rapporti tra le parti in causa (Corte di cassazione Sez II Civile – sentenza 19 settembre 2013 n.21438) e l’Amministrazione finanziaria centrale o locale, ad avviso di chi scrive deve ritenersi del tutto estranea a tali vicende e conseguentemente non tenuta ad effettuare alcun rimborso.