I titoli esecutivi di natura giudiziaria e cioè le sentenze e i decreti ingiuntivi ai sensi dell’articolo 2953 c.c. godono di una prescrizione decennale che decorre dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto ingiuntivo non è stato opposto (Cassazione civile sez. III 10 luglio 2014 n. 15765).
Ciò non vale per i titoli esecutivi di natura amministrativa, cioè emessi dai soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione che ne hanno titolo, in quanto essi non hanno natura di cosa giudicata e la loro prescrizione è agganciata ai termini prescrizionali dell’azione amministrativa che regola l’entrata sottostante. Tra essi distinguiamo il ruolo e la sua rappresentazione esterna e cioè la cartella esattoriale e l’ingiunzione ex r.d. 63971910 per quanto riguarda gli enti locali ed i soggetti legittimati ad emettere tale titolo relativamente alla riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza 30 ottobre 2015 n. 22249, si è soffermata sul fatto se la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale siano state oggetto di impugnazione. Relativamente alla materia tributaria si ricorda che opera un termine decadenziale in quanto l’articolo 1, comma 163 della legge n. 296/2006, dispone che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Osservato tale principio, nel caso in cui la cartella o l’ingiunzione siano impugnate e la pretesa comunale sia confermata da una sentenza passata in giudicato, non sono più applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa ma solo il termine di prescrizione ordinaria decennale. Medesimo ragionamento vale per quanto concerne le sanzioni amministrative tributarie.
Il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative tributarie cristallizzate in una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. che disciplina l’actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile o da un titolo esecutivo di natura amministrativa, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 20 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, in quanto il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Tribunale Torino sez. III 10 maggio 2013 n. 3142
Pertanto in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell’ingiunzione i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).
L’applicazione del termine breve di cinque anni è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010, sezione tributaria civile, numero 4283. In particolare la Cassazione ha sostenuto che i tributi locali (a differenza di quelli erariali che si prescrivono in 10 anni) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale. I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono “elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente e’ tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso”
Secondo tale ultima tesi il titolo esecutivo di natura amministrativa non costituisce una novazione del rapporto, motivo per il quale la prescrizione della cartella esattoriale o dell’ingiunzione deve seguire quella del tributo. (Cassazione sent. n.1414 del 23 gennaio 2008)
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione Civile Sez. VI con ordinanza n.20213/2015 con la quale si è stabilito che Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria la emissione dell’atto di accertamento essendo i ruoli riferiti a periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore della legge 296/2006, non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo e ad esse si applica la medesima prescrizione del tributo. Infatti l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento o di condanna giudiziari divenuti definitivi,” non già invece a cartelle esattive che – se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo – non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità dalla legge che regola i termini decadenziali o prescrizionali della entrata sottostante.”.
Eguali ragionamenti dovranno farsi in relazione alla prescrizione delle cartelle esattoriale e delle ingiunzioni fiscali esattoriali. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative al codice della strada dovrà aversi riferimento alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 209 del c.d.s. e 28 della 689/81.
Per le entrate patrimoniali a prestazione periodica dovrà aversi riferimento alla prescrizione “breve” di 5 anni ex art. 2948 punto 4 c.c..Per quanto riguarda le entrate patrimoniali ordinarie si avrà riferimento alla prescrizione decennale. Il TAR Lombardia con sentenza n.4267/2002 ha confermato la prescrizione decennale ordinaria per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione e il contributo al costo di costruzione chiarendo altresì che gli interessi non essendo competenze accessorie fondate su autonome fonti di obbligazione ma operando all’interno del credito principale sono sottoposti al medesimo regime legale ivi compreso il termine di prescrizione.