Un tema di fondamentale interesse per i comuni è la gestione della fase coattiva della riscossione delle entrate.
La norma che prevede l’uscita di Equitalia contenuta nel dl 70/2011 articolo 7 comma 2 lettera gg ter), continuamente spostata in avanti di semestre in semestre, fissa al 30 giugno 2016 la fine delle attività a favore dei comuni e delle società partecipate dagli stessi. Una decisione che genera insicurezza in ordine all’utilizzo del ruolo, muovendo sempre più gli enti verso lo strumento alternativo dell’ingiunzione fiscale ovvero ingiunzione di pagamento per tutte le entrate dell’ente.
Al momento non vi è traccia di ulteriore proroga.
Resta inteso che i ruoli consegnati fino ad ora continueranno ad essere trattati dall’Agente di Riscossione secondo le regole di procedura della cartella, grazie alla norma ponte contenuta nel comma 686 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. La riscossione coattiva delle entrate pubbliche gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recupero del credito di diritto privato per garantire una riscossione rapida ed economica di entrate che sono destinate a finanziare bisogni collettivi e che spesso sono caratterizzate da partite numericamente elevate e di importo modesto. La norma cardine del sistema è contenuta nel dl 248/2007 articolo 36 comma 2, disposizione che rischiò di scomparire a causa di una maldestra versione della lettera gg septies dell’articolo 7 comma 2 del dl 70/2011, poi recuperata dal dl 216/2011 articolo 29 comma 5 bis e oggi non più a rischio grazie alla totale riscrittura della citata lettera gg septies (che ora si occupa di riversamento di somme da parte dei concessionari della riscossione). La norma prevede due soli strumenti di riscossione coattiva pubblica destinati unicamente a enti locali e soggetti indicati dal comma 5 dell’articolo 52 del d. lgs 446/97 (iscritti all’albo della riscossione, società pubbliche e miste).
Ad eccezione del ruolo per la riscossione mediante Cartella di pagamento che costituisce esclusiva degli Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia, tutti gli altri soggetti abilitati svolgono la riscossione coattiva mediante l’ingiunzione di pagamento nella versione rafforzata (o rinforzata). Ciò significa che si applicano le disposizioni del rd 639/1910 primi tre articoli in abbinata alle disposizioni del Titolo II del dpr 602/73 (articoli da 49 a 86) che contiene le regole per la riscossione coattiva Equitalia mediante cartella. Per queste ragioni si parla di analogia tra Cartella di Pagamento e Ingiunzione di Pagamento. Analogia che è stata consolidata dalla legge 23/2014, recante la delega fiscale, che all’articolo 10 individua l’ingiunzione di pagamento (dunque non più solo “fiscale”) quale strumento di riscossione delle entrate degli enti locali. Il combinato disposto del sopra citato articolo 36 comma 2 con le norme contenute nel dl 70/2011 articolo 7 comma 2 lettera gg ter, sciolgono ogni tipo di legame con l’Agente della Riscossione. A quest’ultimo si può continuare a ricorrere in via del tutto facoltativa, come da tempo le norme transitorie che hanno portato alla nascita di Equitalia contenute nell’articolo 3 del dl 203/2005, hanno stabilito in tal senso.
In ogni caso, è sempre bene verificare i regolamenti delle entrate e assicurarsi che ammettano le diverse opzioni, rinviando a valutazioni di efficacia efficienza economicità, la specifica l’individuazione della forma di gestione. La scelta di natura prettamente gestionale che rimane in capo all’ente è relativa alla forma di gestione della riscossione valutando le alternative offerte dalle norme sopraccitate.
Nello scenario della nuova contabilità armonizzata, che non ragiona più con generici accertamenti di entrata e residui attivi che permettevano di spendere subito bensì esige un monitoraggio analitico dei diversi titoli di entrata, l’ingiunzione di pagamento diventa una scelta ancora più obbligata. In nessun caso infatti il legislatore ha pensato di modificate le procedure della cartella di pagamento che rimangono così caratterizzate da una dinamica temporale lunga, che fino ad oggi ha dimostrato di trascurare la definizione delle inesigibilità, di grande rilievo nel nuovo sistema contabile. Le nuove regole impongono una definizione della pretesa mediante accertamenti o altri titoli notificati, l’imputazione per anno dei possibili incassi sulla base di un trend storico, lo stanziamento di somme al fcde, una contabilità analitica sui singoli atti posti in riscossione. Da qui nascono le esigenze di accelerazione e di conclusione del procedimento amministrativo di riscossione che si chiuderà o con il pagamento o con l’inesigibilità.
L’aspetto più difficile di tutta la riscossione è la definizione delle inesigibilità, una fase che, nella riscossione a mezzo ruolo, è rimasta oscura agli enti locali, spesso ignari dell’andamento delle attività dei concessionari. Il tema in realtà è tra i più importanti dell’intero processo, in quanto serve definire il procedimento sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista della responsabilità per danno erariale. In ogni caso, sia che l’attività sia svolta direttamente dall’ente locale sia che venga affidata a terzi (società pubblica o iscritta all’albo) , l’inesigibilità deve essere accertata e dichiarata. Le regole su cui basarsi devono garantire la diligenza media del funzionario che non deve incorrere nella colpa grave per non aver compiuto il procedimento di riscossione. Nell’attuale assetto della riscossione coattiva pubblica, la valutazione delle inesigibilità dell’Agente della Riscossione regala norme, circolari e sentenze dalle quali possiamo enucleare le cosiddette cause di diniego al discarico e i motivi che ascrivono responsabilità in capo al soggetto agente.