Il Comune di Pozzuoli ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Campania riguardante un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2007 emesso in relazione alla maggiore rendita attribuita all’unità immobiliare.
L’Ente tra i vari motivi ha censurato la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 74, c. 1, della L. n.342/2000, in relazione all’art. 369, c. 1, n. 3, del c.p.c., nel punto in cui ha ritenuto che l’omessa notifica della rendita catastale ne impedisce l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI, con conseguente annullamento dell’AVVISO.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n.22789/2017 – Sez. VI Civ.- pubblicata il 28 settembre 2017,è partita dalla constatazione che nella fattispecie, l’immobile in questione , in corso di costruzione al momento dell’acquisto della quota di usufrutto, era stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia nel marzo 2004 della variazione, per cui la rettifica del valore da parte dell’Agenzia del Territorio non può che essere stata messa in atti che in data successiva a quella del primo gennaio 2000, con obbligo della notifica di cui al citato art. 74. C. 1, della L, n- 342/2000.
Di conseguenza, ad avviso della Corte, la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia dalla stessa Corte (n.11682/2017) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o modifica della rendita catastale. adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude la utilizzabilità ai fini ICI, non potendosi neppure ipotizzare un danno per il Comune, che avrebbe potuto eventualmente chiamare in causa l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita contestata dal contribuente.
Il Collegio ha altresì dichiarato insostenibili i motivi di contrasto tra diverse decisioni della Corte evidenziate dal ricorrente, in quanto la stessa Cassazione, con la recente sentenza n. 17625/2017. Ha chiarito la distinzione tra la nuova disciplina di cui all’art. 74, primo comma, che ricorre nel caso di specie, e quella transitoria di cui al comma 3 dello stesso articolo 74, per le rendite messe in atti in data anteriore al primo gennaio 2000, sebbene non notificate.
Il ricorso del Comune è stato, quindi, rigettato.