Oggetto di un ricorso per Cassazione è stata l’impugnativa della decisione della CTR di Milano che aveva respinto la richiesta di una FONDAZIONE di esenzione dall’ICI ex art. 7, c. 1, lettera i) del D.Lgs. N.504/1992, per un immobile di proprietà concesso in uso gratuito ad un ente morale per l’accoglienza di studentesse meritevoli.
La sentenza della CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento del Comune che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali aveva con proprio regolamento condizionato la esenzione alla circostanza che essi fossero non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente.
La Cassazione – VI Sez. Civile – con la ordinanza n. 13542/2016, ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto che la cessione a terzi dell’immobile a titolo di comodato gratuito non conferisce all’ente beneficiario la posizione di soggetto passivo dell’ICI, non potendosi tale contratto configurarsi quale “diritto reale”.
La Suprema Corte ha affermato di uniformarsi alla pronuncia della sentenza n. 3733/2010, per la quale: ”In tema di ICI, le esenzioni previste dall’art. 7, comma primo, lettere a) ed i), del D.Lgs. n.504/1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente de la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per la operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”.