È sorto dubbio relativamente a richieste di riversamento provenute ai Comuni da parte di altri Comuni relativamente ad importi versati per errore oltre i termine dei 5 anni previsto per la prescrizione dell’imposta municipale propria e se nel caso quindi il contribuente debba o non ricevere e pagare l’avviso di accertamento.
In risposta al quesito di parte, viene in aiuto la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali ed ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
L’art. 1 del decreto 24 febbraio 2016 inoltre ha stabilito che le stesse riguardano prioritariamente:
l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Maggiorazione TARES), di cui all’art. 14, comma 13, del medesimo D. L. n. 201 del 2011;
l’imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3;
l’imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Relativamente al merito del quesito, si veda il disposto dell’art. 1, comma 722, della Legge n. 147/2015, e degli artt. 2 e 6 del decreto 24 febbraio 2016.
L’art. 2 del decreto, nel dare attuazione al comma 722 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, disciplina l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente. Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente.
Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che il comma 722 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento” quest’ultimo comune non riversava le somme al comune di spettanza, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento. Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente.
Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello di spettanza. La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.
Atteso che le somme versate erroneamente a soggetto diverso da quello attivo e non rimborsate costituiscono indebito arricchimento di carattere patrimoniale ex art 2033 e 2041 del c.c., il Comune deve rimborsare le somme .Si ricorda peraltro che l’azione di arricchimento ingiustificato è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto alla ripetizione; il dies a quo, pertanto, coincide con il giorno in cui è avvenuto l’ingiustificato pagamento che ha determinato l’arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale di controparte.