La Cassazione ha preso in esame il ricorso proposto nei confronti del Comune di Roma e di Equitalia avverso la decisione del Tribunale di Roma in sede di appello, avente ad oggetto l’opposizione ad una cartella esattoriale di pagamento emessa per violazione del codice della strada, fondata sulla mancata notifica del verbale di accertamento e sulla estinzione del diritto alla pretesa da parte dell’ente impositore.
Con la sentenza n. 12412/2016, pubblicata il 16/6/2016, la Sezione III Civile della Cassazione ha ritenuto di non discostarsi dai principi giurisprudenziali prevalsi presso la Corte, in base alla quale, in materia di violazioni alle norme del codice della strada, l’opposizione con cui si deduce l’illegittimità della cartella in ragione dell’omessa notifica del sotteso verbale di accertamento, per effetto dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.250/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla notifica della cartella stessa, in quanto l’impugnativa ha funzione “recuperatoria” ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
In conclusione, la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l’iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa, per cui, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto dedurre il vizio non con opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cod.proc.civ., ma soltanto avvalendosi della tutela c.d. “recuperatoria”, da esercitare ex art. 23 della Legge n. 689/1989, dovendosi ritenere giudice competente quello indicato dalla legge a giudicare della sanzione.