Il comma 645 dell’art.1 della L. 147/2013 stabilisce che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”. Per il calcolo della superficie ai fini TARI, quindi, deve essere utilizzata la superficie catastale, computata al netto delle aree scoperte.
La superficie catastale è determinata in base alle specifiche dell’allegato C del DPR 138/1998 secondo cui: “la superficie catastale è data dalla somma: della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti; della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti”.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, unitamente alle visure catastali delle unità immobiliari, anche la superficie catastale delle unità stesse, al lordo ed al netto delle aree scoperte; l’operatore dovrà fare attenzione a non confondere la superficie catastale totale, determinata con i criteri sopra indicati con la superficie al netto delle aree scoperte che non terrà invece conto delle superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali ed accessorie, comunicanti o non comunicanti.
La superficie catastale è assimilata alla superficie commerciale dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), strumento utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria, dopo il decreti Visco Bersani, per le rettifiche di valore delle compravendite immobiliari; nelle “Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” vengono delineati i criteri di calcolo delle superfici delle unità singole e delle unità in condominiali.
La superficie catastale non deve invece essere confusa con la superficie utile lorda o netta utilizzata per la determinazione del valore locativo. Infatti tale misura potrà essere al netto delle murature esterne ed al lordo delle pareti divisorie (superficie utile lorda per le locazioni commerciali) oppure al netto di queste ultime (superficie utile netta per le locazioni a canone concordato).
Da notare infine che i Comuni, ai fini accertativi, valutano come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte: per tale ragione, il contribuente dovrà verificare se la superficie a suo tempo dichiarata sia inferiore all’80% di quella risultante in catasto, nel qual caso dovrà verificare con esattezza la superficie calpestabile e, se del caso, comunicare la nuova superficie corretta.