A decorrere dall’anno 2019, modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi, sono indicati dal decreto del Ministero dell’interno 25 giugno 2019, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio scorso. Ai Comuni interessati, per un periodo massimo di dieci anni, verrà concesso un contributo straordinario commisurato a una quota pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, e in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato – avverte il provvedimento – nella determinazione del trasferimento erariale verrà data priorità alle fusioni o alle incorporazioni con maggiore anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino, invece, inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti saranno ripartite in base alla popolazione e al numero dei Comuni originari.
Per ottenere l’attribuzione del contributo le Regioni dovranno inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma – ufficio sportello unioni, all’indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it .Nel caso di ampliamento del numero dei Comuni facenti parte di una fusione – recita il testo del decreto – la Regione che abbia adottato il provvedimento dovrà inviare copia della relativa legge regionale, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al medesimo indirizzo del Ministero dell’interno. Ciò comporterà la rideterminazione del contributo straordinario già attribuito, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al provvedimento regionale, ferma restando la decorrenza originaria delle quote di contributo già erogate, nonchè la prosecuzione del contributo stesso fino al compimento del previsto decennio, limitatamente alla quota di contributo riferita al Comune che abbia generato l’ampliamento.