E’ stata impugnata per Cassazione la sentenza della CTR SICILIA che ha ritenuto intempestivo il ricorso del contribuente avverso un AVVISO DI ACCERTAMENTO per il decorso del tempo, non potendosi considerare quale DIES A QUO quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto spedito dall’Ufficio Fiscale, la cui notifica si era conclusa con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.
La Suprema Corte, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 4049 del 20 febbraio 2018, ha dichiarato immune da vizio la sentenza CTR impugnata, confermando quanto affermato nella precedente decisione n. 2047/2016 secondo cui la notifica eseguita in via diretta dall’ente impositore ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 890 del 1982, deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza), oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico, ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendosi considerare quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, con ciò applicandosi analogicamente la disposizione dell’art. 8 della Legge n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario.
Ad avviso del Corte, infatti, il momento di perfezionamento della notifica non può coincidere con il ritiro del plico presso l’Ufficio Postale, decorsi i dieci giorni della giacenza, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data dal quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ, VI CIVILE – ORDINANZA N. 4049/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it