La società concessionaria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Lucca ha notificato nel 2005 un AVVISO DI ACCERTAMENTO TIA 2006; nel 2009 Equitalia notificava allo stesso contribuente CARTELLE DI PAGAMENTO TIA per gli anni 2005-2007. La CTP di Lucca accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il mancato utilizzo dell’immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e, quindi comportava il venir meno del presupposto impositivo.
La CTR rigettava l’appello della concessionaria del servizio, ritenendo che correttamente la CTP aveva riconosciuto la mancanza del presupposto impositivo in quanto i locali in questione non risultavano occupati ed inoltre perché il contribuente aveva, in conformità dell’art. 62 del decr. legisl. n. 507/1993 denunciato tale circostanza nel 2005 e presentato apposita richiesta di esclusione dalla tassa.
La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n. 13120/2018, pubblicata il 28 maggio 2018, è intervenuta a respingere il ricorso proposto dal concessionario avverso la sentenza CTR, ritenendo infondati i motivi di censura in esso contenuti.
In particolare, l’affermazione secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente non sufficiente la denuncia presentata per il 2005, senza che questa fosse stata ripetuta annualmente, è stata giudicata non fondata perché l’art. 70 del decr. legisl. n. 507/1993 stabilisce che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate. Peraltro, neppure è stato ritenuto condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe stato rispettato l’obbligo previsto nel Regolamento deliberato dal Comune nell’esercizio della propria autonomia, dal momento che, ad avviso della stessa Corte, l’Ente non può pretendere di dettare regole che non rispondano a reali esigenze impositive, in violazione peraltro dei principi dettati dallo Statuto del contribuente.
Infine, il Supremo Collegio, ha ritenuto che la sentenza CTR ha correttamente giudicato valida la richiesta di esclusione della tassa presentata il 2 febbraio 2005, e non ripetuta negli anni successivi, a fronte della data fissata nell’art. 70, che è quella del 20 gennaio dell’anno successivo alla occupazione o detenzione, senza che venisse stabilita alcuna sanzione in caso di superamento di tale data, dal momento che dalla stessa sentenza non emerge che il suddetto breve ritardo avrebbe determinato un qualche danno all’ente impositore.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – SENTENZA N. 13120/2018 –
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it