Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale alle misure per i territori soggetti a calamità naturali ed agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell’infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola. Il relativo disegno di legge di conversione, è stato approvato dalla Camera nella giornata di giovedì 21 luglio, è stato quindi trasmesso al Senato (A.S.2495), che lo ha approvato il successivo 2 agosto, senza modificare il testo ricevuto dalla Camera. Il provvedimento è pertanto in attesa di pubblicazione.
Pubblichiamo un ampio stralcio dell’approfondimento realizzato dall’Ufficio studi della Camera dei Deputati.
Fondo di solidarietà comunale
Alcune disposizioni che riguardano a diverso titolo il Fondo di solidarietà comunale sono contenute nei primi due articoli del decreto-legge.
L’articolo 1, comma 1 precisa che l’accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2consente l’utilizzo nell’anno 2016 delle disponibilità residue dell’importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard.
In tema di capacità fiscali interviene inoltre l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l’adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il tax gap e la variazione dei dati assunti a riferimento.
L’articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.
Misure in favore di determinati territori
In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, viene assegnato con l’articolo 3 un contributo straordinario, per l’esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito:
16 milioni di euro per il comune dell’Aquila;
1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico.
Nel corso dell’esame in sede referente la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull’utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni. Inoltre ‘articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l’articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell’esame in sede referente, si estende – ricorrendone specifici presupposti – l’applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziate per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.
Al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima, l’articolo 4 del decreto-legge prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio. Con disposizione aggiunta in Commissione, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno.
Per le vittime dell’alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno , l’articolo 5 reca disposizioni relative all’indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l’anno 2016 e per il 2017, da gestire in un’apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l’importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell’INPS, dell’INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.
Vincoli di bilancio
L’articolo 7 il cui testo originario è stato sostituito durante l’esame in Commissione, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto; viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo (e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione), ferme restando le rimanenti sanzioni. Sempre in materia di bilancio, poi, Con riferimento all’anno 2016, l’articolo 7-bis opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all’esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria.
Per attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2015, l’articolo 7esclude l’applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.
L’articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell’ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l’anno 2016, ai sensi dell’articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, nel corso dell’esame in Commissione: a) si è stabilito, con apposita tabella, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell’anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge n. 190/2014 (complessivi 2.000 milioni di euro); si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni).
Con l’obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti, l’articolo 9 estende all’esercizio 2016 la facoltà – consentita alle Regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane – di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l’obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo.
Nel corso dell’esame in Commissione sono state introdotte disposizioni volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché dei termini per l’invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 13 della legge di contabilità nazionale. Tale sanzioni consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.
Sempre in tema di bilancio degli enti locali, oltre ad alcune modifiche alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall’articolo 9-bis, a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili, durante l’esame in Commissione è stato istituito, mediante l’articolo 9-ter, un Fondo per l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.
L’articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni.
Disposizioni finanziarie per le regioni
Vengono recepite con l’articolo 10 numerose proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016):
il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio);
il comma 2 dispone che, a partire dall’anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al contempo, registrano una saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;
il comma 3 autorizza le sole Regioni che nell’anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi, per l’anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011. Tale norma dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa;
il comma 4 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2013 – le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;
il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle Regioni la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione;
i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.
All’attuazione degli accordi tra il Governo e la Regioni Siciliana e la Regione Autonoma Valle d’Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12.
In tale materia va segnalato altresì l’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, che, in riferimento al ruolo collaborativo del giudice contabile nei confronti delle autonomie territoriali, consente alle regioni (ed anche agli enti locali) di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.
L’articolo 11 prevede l’attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell’ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono dunque assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l’anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro.
L’articolo 12 prevede l’attuazione di parte dell’Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Ministro dell’economia e delle finanze, Accordo il cui l’obiettivo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d’Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d’Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l’anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all’accisa sull’energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.
Viene infine rinviato il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. L’articolo 13 modifica infatti alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all’anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria
L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali, stabilendo che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all’organo straordinario di liquidazione.
Per facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, l’articolo 14 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all’incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni – nonché, come aggiunto in Commissione, anche per le province e le città metropolitane – per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. In Commissione è stato poi prolungato di un anno, il periodo per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell’anticipazione per province e città metropolitane. Con una ulteriore disposizione, anch’essa introdotta durante l’esame in Commissione, si dispone che per le province e città metropolitane l’importo massimo dell’anticipazione prevista dal comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
In merito alla possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario, l’articolo 15, comma 1, proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l’approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo – con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 – per tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.
Nella materia degli enti in difficoltà finanziaria interviene poi l’articolo 15-bis, introdotto in Commissione, che relativamente alle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati, consente agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell’intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall’articolo 243-bis del TUEL) per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l’Erario viene ricompreso tra i creditori dell’ente dissestato per i quali l’organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.
Spesa sanitaria
Garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale è l’obiettivo dell’articolo 20, con cui si intende assicurare alle regioni, da un lato, la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall’altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l’approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. A tal fine, vengono fissati termini per l’individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l’individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell’anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l’erogazione alle regioni del finanziamento Ssn 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Ssn e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all’IVA. Ai fini dell’effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell’esame referente, impegna all’attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.
Il decreto incide anche sul governo della spesa farmaceutica. L’articolo 21 prevede, al comma 1, una revisione del “sistema di governo” del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l’eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l’accesso diretto da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.
Nel corso dell’esame referente sono state operate modifiche all’articolo 21, con riguardo in primo luogo al comma 16, stabilendosi che a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi. Con una modifica al comma 22 è stato inoltre stabilito che l’AIFA renda pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata.
E’ stato inoltre inserito il comma 23-bis che pone l’obbligo per l’AIFA, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.
In materia sanitaria sono stati inoltre inseriti in Commissione due nuovi articoli L’articolo 21-bis, che apporta alcune modifiche al D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento sull’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica) con cui: a) viene disposto che alcun tipi di apparecchiature a risonanza magnetica (valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla) sono soggette ad autorizzazione all’installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’INAIL; b) viene demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla. L’articolo 21-ter, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
Norme in materia ambientale ed agricola
In campo ambientale, con l’articolo 22 si cercano di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità (perseguita dai commi 1-7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tale scopo, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma7).
Nel corso dell’esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche ai commi 5 e 6 volti a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che dovranno essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7-ter). Sono state introdotte ulteriori disposizioni (comma 7-bis) per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.
Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l’impegno e l’utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all’attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
In materia agricola, viene autorizzata (articolo 23) la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell’offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi (comma 1). Il medesimo articolo rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l’acquisto e la distribuzione gratuita di latte (comma 3). Nel corso dell’esame in Commissione sono stati previsti tre interventi aggiuntivi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo (co. 6-bis); il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo (co. 6-ter); il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero- casearia 2014-2015 (comma 6-quater). Viene prorogata, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all’espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).
Sempre in tema agricolo l’articolo 23-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede la costituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo. A tal fine, si dispone una dotazione iniziale del predetto Fondo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2016 e a 7 milioni di euro per l’anno 2017.
Altre disposizioni
L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato altresì introdotto l’articolo 5-bis che prevede la corresponsione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime deldisastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario. La citata disposizione autorizza in particolare la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito dell’incidente, abbiano subito lesioni gravi o gravissime (comma 1), stabilisce le modalità secondo le quali le somme sono ripartite ed assegnate (commi 2-7) e indica la relativa copertura finanziaria (commi 8 e 9).
L’articolo 6-bis , inserito in Commissione, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell’attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco , quali:
l’autorizzazione all’assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l’anno 2016 (comma 1);
l’ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all’autorizzazione all’assunzione di un corrispondente numero di unità di personale (comma 2);
l’autorizzazione della spesa di 10 milioni per l’ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco (commi 3 e 4).
Anche esso introdotto in Commissione, l’articolo 13-bis consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Da ultimo si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’articolo 13-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone la sospensione dall’1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco stabilito dall’articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, individuando altresì la copertura finanziaria dell’intervento (commi 1-4). Sono inoltre disciplinati l’incremento della medesima addizionale per l’anno 2019 e le modalità e le condizioni di un’eventuale rideterminazione del medesimo incremento.
L’articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d’infanzia e degli asili nido (attraverso l’introduzione di due nuovi commi – il 228-bis ed il 228-ter- alla L. 208/2015), rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione (nel triennio scolastico 2016-2018) di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Nel corso dell’esame presso la V commissione Bilancio, sono stati introdotti due ulteriori commi (il 228-quater e il 228-quinquies) con i quali viene riconosciuta (comma 228-quater) la facoltà agli enti locali e alle istituzioni locali (comunque non oltre il 31 dicembre 2019): di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l’infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° Settembre 2016; e di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un’esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell’amministrazione che bandisce il concorso.
Infine, si prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 228-bis e 228-tertrovino applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015 (comma 228-quinquies).
Viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali (articolo 18), superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
In Commissione è stato aggiunto una nuova disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.
L’articolo 24, commi da 1 a 3-sexies,come modificato in Commissione, introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell’equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.
Inoltre, viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale – che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi – anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l’obbligo per detti enti, al fine di accedere al predetto istituto, di presentare gli speciali piani di risanamento previsti ex lege, ove si trovino in stato di crisi.
Prevede, infine, che con uno o più regolamenti di delegificazione si provveda alla revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, prevede che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possano essere inquadrate, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.
Inoltre, reca una interpretazione autentica dell’art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
Infine, (re)introduce le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’art. 6, co. 5, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).
I commi 3-septies e 3 octies dell’articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità ex lege, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza, data 14 luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.