In esito al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Puglia, concernente un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ESTIMI CATASTALI relativo ad un immobile inserito dal Comune di Lecce in una microzona oggetto di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, la Corte di Cassazione- Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 16631/2018, pubblicata in data 25 /6/2018, ha rigettato il gravame per infondatezza dei due motivi eccepiti dalla ricorrente.
Con il primo motivo, l’Agenzia ha sostenuto la violazione dell’art. 39 del D.L. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3, del c.p.c., per non avere la CTR sospeso il processo, stante la pendenza di un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato riguardante la revisione del classamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che essendo stata pubblicata la sentenza in data 14/12/2016, non ricorreva più l’ipotesi di sospensione necessaria di cui al decr. legisl. n. 150/2015, bensì solo l’applicabilità della facoltà discrezionale del giudice di disporre la sospensione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1, c. 335, della L. n.311/2004, non avendo il giudice proceduto ad una verifica della esistenza di uno scostamento significativo del rapporto fra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, per cui non risultano evidenti gli elementi che abbiano inciso sul diverso classamento, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche del fabbricato.
La Corte di Cassazione, su tale lagnanza, ha richiamato il dettato della pronuncia n. 249/2017 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che “l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona……..deve essere assolto in maniera rigorosa in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” ed ha ritenuto che la CTR si è attenuta in modo puntuale all’osservana di tali principi, per cui il ricorso è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 16631/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it