I giudici del Consiglio di Stato a tale conclusione in una sentenza (4040/2018) in merito alle conseguenze di un’eventuale violazione di una clausola sociale ex art. 50 dlgs. 50/2016.
L’eventuale violazione di una clausola sociale ex art. 50 dlgs. 50/2016, spiegano i giudici di Palazzo Spada, non dà luogo alla nullità del capitolato speciale, ma semplicemente alla sua illegittimità, con la conseguente necessità di far valere il vizio attraverso il rimedio impugnatorio. L’art. 21-septies della L. 7/8/1990, n. 241, stabilisce, infatti, che “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
La norma individua, quindi, tassativamente le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e, nel caso di specie, nei confronti dell’art. del capitolato speciale non è stato dedotto alcun vizio catalogabile tra le cause di nullità codificate. Inoltre, quanto al prospettato contrasto del menzionato art. 50 e conseguentemente dell’art. del capitolato speciale col diritto eurounitario, si rileva che il medesimo determina nell’atto amministrativo solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto col diritto interno, posto che l’art. 21 – septies della L. 241/1990 non include, come sopra visto, la violazione del diritto europeo tra le cause di nullità del provvedimento. Pertanto la violazione del diritto dell’Unione Europea può essere fatta valere dinanzi al Giudice Amministrativo soltanto attraverso l’impugnazione dell’atto, pena la sua inoppugnabilità.