Una delicata controversia si sta delineando nella Regione Marche, colpita dal sisma. Coordinati dall’Anci, 29 Comuni hanno impugnato dinanzi al Tar Lazio un’ordinanza del Commissario del terremoto (n. 43/17), Paola De Micheli. Oggetto del ricorso, la decisione dello Stato di “confiscare” gli indennizzi assicurativi che i Comuni hanno conseguito grazie alle polizze assicurative contratte nel tempo per salvaguardare i patrimoni municipali dagli eventi catastrofici come il terremoto. Polizze costate parecchio e che hanno gravato sulle casse comunali come nel caso di Ascoli Piceno. E’ lo stesso Sindaco, Guido Castelli, a riepilogare i termini della vicenda: “Avendo imparato la lezione, nel 2010 mi preoccupai di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali: costo 119.000 euro all’anno e, dunque, alla data del 24 agosto 2016 la mia comunità ha speso circa un milione di euro per ottenere un indennizzo che ora lo Stato vuole “sequestrare”. Nel caso di Ascoli si tratta di circa 6 milioni di euro che la legge non vincola a uno specifico impiego. Ogni Sindaco può usarli come meglio crede, ovviamente nel rispetto delle finalità proprie dell’Ente comunale”.
Opposta la scelta del Commissario De Micheli. Confortato dai pareri dei presidenti di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, ha deciso che ogni Comune si vedrà defalcare la somma percepita a titolo d’indennizzo dal totale dei finanziamenti per la ricostruzione pubblica. Motivo? Evitare di creare disparità di trattamento tra pubblico e privato, visto che la legge – in caso d’immobile lesionato di proprietà di un singolo cittadino – stabilisce giustamente che il contributo per la ricostruzione sia al netto delle polizze assicurative. C’è da chiedersi come si possa legittimamente mettere sullo stesso piano un Comune che abbia impiegato virtuosamente soldi pubblici per proteggere l’erario locale dagli eventuali danni a carico del patrimonio pubblico, e un singolo immobile privato, specificamente assicurato dal proprietario. A un certo punto, avvertendo le rimostranze dei Comuni penalizzati dall’ordinanza, il Commissario De Micheli, invia al Governatore regionale delle Marche una nota esplicativa che, almeno per alcuni di essi, poteva chiarire meglio, attutendola, la portata del provvedimento. Essa specificava come la “confisca” dell’indennizzo valga soltanto per quei Comuni che, alla data del 18 dicembre 2017, giorno di emanazione dell’ordinanza in questione, non avevano ancora incassato (o legittimamente impegnato) l’indennizzo. In altre parole, non vi sarebbe effetto retroattivo. Curiosamente, il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, l’ha resa pubblica solo il 14 febbraio, quando i Comuni ormai avevano depositato il ricorso. Molti di loro – quelli che hanno incassato prima del 18 dicembre – avrebbero certamente rinunciato a impugnare per carenza d’interesse.