Chi gestisca un’attività nei piccoli Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti, o abbia intenzione di farlo, potrà accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 30 ter del Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019, a partire dal 1° gennaio 2020. Si tratta d’incentivi calcolati in base ai tributi comunali dovuti. Complessivamente i fondi stanziati per sostenere l’economia locale sono pari a 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 13 milioni per l’anno 2022 e 20 milioni di euro a partire dall’anno. “Il fondo è ripartito tra i Comuni beneficiari con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, recita testualmente la norma. In cosa consiste e come richiedere il contributo? La risposta è semplice.
Agli esercenti che beneficiano delle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività nei piccoli Comuni verranno erogati dei contributi per l’anno nel quale si rilanci l’attività, o si intervenga sugli spazi, e per i tre anni successivi. Il valore del contributo è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti, e regolarmente pagati, nell’anno precedente a quello in cui si presenti la richiesta di accesso al beneficio, fino al 100 per cento dell’importo. Gli esercenti dovranno inoltrare la domanda al Comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, tramite il modello messo a disposizione dagli enti, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Effettuati i controlli, il Comune stabilirà l’entità del contributo, che verrà concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili e nell’ordine di presentazione delle richieste. Importante avvertenza, gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto o da altre normative statali o regionali. Quali i requisiti di accesso alle agevolazioni?
Secondo l’articolo 30 ter, possono usufruire degli incentivi gli esercenti che operino, ovviamente nei piccoli Comuni, in uno dei seguenti settori: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero; commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono esclusi i negozi compro oro, le sale per scommesse o quelle che al loro interno ospitino apparecchi da intrattenimento. Accesso vietato anche per chi subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Ugualmente, le aperture di nuove attività e le riaperture, a seguito di una cessione di un’attività preesistente da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia a esso direttamente o indirettamente riconducibile, non potranno beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge Crescita.