Un Comune non ha alcuna facoltà di imporre – tramite convenzioni o altri atti non previsti dalla legge – alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Queste le conclusione con cui la prima sezione del Tar Puglia (sentenza n. 737/2018 pubblicata il 24 maggio) ha chiarito che ai fini dell’installazione dei parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto. Solo lo Stato e le regioni, pertanto, possono prevedere misure compensative, mai meramente economiche, e solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.
I giudici pugliesi ricordano, infatti, che le energie alternative rinnovabili, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive nell’ambiente, tra le quali è da annoverarsi l’energia eolica, rappresentano forme di energia “pulita” che, per caratteristiche intrinseche, si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate o che non sono esauribili nella scala dei tempi umani e questo diversamente dalle energie tradizionali fossili (petrolio, gas, carbone), che invece sono non rinnovabili, esauribili e producono notoriamente immissioni nocive nell’ambiente, con ricadute a cd. esternalità negativa.
La normativa comunitaria, nazionale e finanche regionale manifesta un evidente favor per le fonti energetiche rinnovabili, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera.
Sul punto, va inoltre considerato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è da qualificarsi come attività libera (Tar Bari, sez. I, 8 marzo 2008, n. 530), soggetta ad una procedura semplificata (art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 s.m.i.) di autorizzazione unica (non già di concessione), che quindi ha la funzione di rimuovere un limite legale, previa valutazione dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all’esercizio dell’attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile.
La competenza ad emanare detta autorizzazione unica è affidata alle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi, appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale (d.lgs. n. 387 del 2003). Sul punto, la conferenza di servizi coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti di energia.
L’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal d.lgs. n. 387 del 2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.