Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, per la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione e integrazione dei dati e delle informazioni registrate nel Centro elaborazione di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il testo individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione al trattamento effettuato per finalità di polizia o amministrative dal Centro elaborazione dati (Ced) della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Viminale.
Il regolamento prevede, inoltre, che i dati raccolti e trattati per finalità amministrative vengano conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine. Sono state poi definite le modalità di classificazione dei dati e delle informazioni raccolti nel Ced secondo “macro categorie” omogenee, alle quali è strettamente correlata la gestione dei livelli e delle autorizzazioni all’accesso ed è stato stabilito che la conservazione dei dati non possa protrarsi per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, in ossequio ai principi di “necessità” e “proporzionalità”, che trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione (se pari o superiore a quindici anni), ad essi possano accedere solo gli operatori di polizia autorizzati e appositamente abilitati all’accesso, unicamente per il compimento di specifiche operazioni nell’ambito di attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
Il testo stabilisce, infine, le modalità secondo cui gli interessati possono presentare le proprie istanze facendo valere i diritti previsti dalle normative in materia di dati personali ed i termini secondo cui il Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, atto a ricevere le istanze stesse, sia tenuto a comunicare le proprie determinazioni, nonché i termini di un eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o il ricorso giurisdizionale. Ora il testo verrà trasmesso alla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato per il relativo parere.